dpcm 22 marzo 2020
dpcm 22 marzo 2020 firmato
C’è un’ulteriore stretta sull’Italia martoriata dal Coronavirus: è contenuta nel DPCM del 22 marzo 2020, l’ultimo di una lunga serie che però stavolta ‘chiude’, o quasi, tutta la struttura produttiva italiana. Il decreto entrerà in vigore dal 23 marzo 2020 e resterà in vigore fino al 3 aprile 2020. In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è disponibile il testo firmato nella serata del 22 marzo 2020.
Le chiusure
Fino al prossimo 3 aprile 2020,
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (codici ATECO ‘esautorati’ dal divieto ovverosia attività eccezionali), che eventualmente potrà essere integrato con altri decreti;
- le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivare lavoro agile, incentiviare ferie, sospese le attività non indispensabili, assunzione di protocolli anti-contagio);
- per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 18/2020;
- resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
NB – le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Vietato spostarsi da un comune all’altro
- è vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- di conseguenza, all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le parole “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
Ulteriori eccezioni: cosa resta consentito
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- è consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefettodella provincia ove sono ubicate le attività produttive.